Associazione Nazionale City Angels Italia
STATUTO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – COSTITUZIONE
È costituita l’Organizzazione di volontariato denominata Associazione Nazionale City Angels Italia, in forma di associazione non riconosciuta, che in seguito sarà denominata l’Associazione.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale; l’associazione esplica le proprie attività
sull’intero territorio nazionale.
La qualificazione di “Organizzazione di volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede nel Comune di Milano, possono essere aperte sezioni e sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.
Art. 3 CARATTERE E FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’organizzazione è retta dalle norme del presente statuto, dalle vigenti norme in materia di organizzazioni di volontariato, dalle altre norme di legge applicabili.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere solidaristico e democratico, è apartitica e aconfessionale e non ha fine di lucro, neanche indiretto.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle attinenti le anzidette finalità, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’organizzazione potrà aderire ad altre organizzazioni, circoli, coordinamenti aventi scopi analoghi o affini, nonché‚ partecipare ad enti sociali e umanitari.
Art. 4 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’organizzazione persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale ed opera senza fine lucro.
L’organizzazione si propone di fornire un sostegno morale e materiale ai cittadini nella tutela della sicurezza e della serenità della vita quotidiana e di accrescere la solidarietà il senso civico e democratico e la tolleranza nella società.
L’Associazione si propone pertanto di promuovere attività di assistenza sociale e solidarietà alle persone in situazione di disagio sociale e/o economico.
Tali finalità si concretizzano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti forme:
1. Assistenza ai poveri, agli emarginati, agli extracomunitari, ai tossicodipendenti, ai disadattati e ai bisognosi in genere;
2. Servizio di accompagnamento e assistenza nel traffico cittadino alle persone anziane con difficoltà di deambulazione;
3. Attività di prevenzione e contrasto della microcriminalità attraverso la presenza e la partecipazione alla vita sul territorio nonché la sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni alla convivenza civile ed al rispetto per il prossimo;
4. Attività di contrasto all’intolleranza e alla discriminazione in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale;
5. Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione e orientamento per gli emarginati sociali e per tutte le categorie che trovano difficoltà di inserimento nella vita sociale ed economica;
6. Promozione ed attivazione di centri d’accoglienza, dormitori, rifugi e strutture ambulatoriali o medico-sanitarie per l’assistenza alle categorie più deboli, con particolare riferimento agli emarginati e alle donne;
7. Promozione di iniziative di solidarietà familiare volte alla sensibilizzazione a alla formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
8. Organizzazione e attivazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche attraverso l’organizzazione di banche del tempo;
9. Assistenza ai cittadini ad es. nelle stazioni ferroviarie, metropolitane, negli scali aeroportuali etc, per il disbrigo delle operazioni di carico e scarico bagagli, oppure per il servizio di accompagnamento;
10. “Servizio cortesia”, di assistenza e di solidarietà, nelle manifestazioni pubbliche;
11 Attività di assistenza e soccorso ad animali abbandonati, feriti o comunque in difficoltà, e di sensibilizzazione verso i diritti degli animali;
12. Pulizia dei luoghi di incontro pubblico (giardini, parchi, etc.) anche attraverso la raccolta occasionale, ancorchè differenziata, di carta, rifiuti, organizzazione della raccolta del materiale riciclabile, sensibilizzazione sul minore spreco energetico e salvaguardia dell’ambiente urbano e rurale.
L’organizzazione intende anche dare impulso ad attività culturali quali l’organizzazione di convegni, incontri, manifestazioni, pubblicazioni, programmi radiofonici e televisivi, anche pubblicitari, realizzazione di siti su Internet, etc.
A titolo esemplificativo e non esaustivo o tassativo, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
1. Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, seminari, inchieste, istituzioni di biblioteche, proiezione di film e documentari;
2. Attività associative: incontri, manifestazioni tra i soci in occasione di festività, ricorrenze o altro;
3. Attività di formazione: corsi di formazione per la sensibilizzazione dei cittadini ai sentimenti di solidarietà sociale, di democrazia, di tolleranza;
4. Attività editoriale: pubblicazione di volantini, periodici, libri, atti di convegni etc.;
5. Attività in campo ecologico per la sensibilizzazione popolare sulla salvaguardia dell’ambiente urbano e rurale.
L’organizzazione potrà quindi svolgere le attività di volontariato sia mediante strutture proprie o nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Pur nell’assenza di alcuno scopo lucrativo, l’organizzazione potrà esercitare attività produttive (anche di servizi) e commerciali marginali ed occasionali nel rispetto dell’attività sopra indicata per il raggiungimento dei fini solidaristici.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell’attività sopra indicata.
Al fine di svolgere le proprie attività l’Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 7 della L. 266/1991.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE
Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Nazionale dei Delegati
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
4
c) il Presidente Nazionale;
d) il Vicepresidente Nazionale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito);
f) il Collegio dei Probiviri;
g) le Sezioni;
h) il Delegato;
i) il Delegato supplente;
j) l’Assemblea di Sezione;
k) il Coordinatore di Sezione.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 6 – ASSOCIATI
Possono aderire all’Associazione cittadini italiani, membri della Comunità Europea stranieri e apolidi, di sentimenti solidaristici e comportamenti democratici, che condividono le finalità dell’organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà e si impegnano ad offrire la propria opera spontanea in via gratuita e non remunerata nell’ambito dell’organizzazione.
Non possono essere ammessi quali aderenti coloro che abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le finalità dell’organizzazione ovvero delle norme del presente statuto e di ogni regolamento organizzativo interno ovvero abbiano manifestato atteggiamenti scorretti, violenti o improntati al richiamo di teorie politiche antidemocratiche ovvero abbiano assunto atteggiamenti e/o comportamenti in grado di arrecare pregiudizio all’immagine dell’organizzazione.
L’ammissione degli aderenti avviene in seguito a istanza scritta indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale e conforme al modello predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale in ottemperanza al regolamento di amministrazione dell’Associazione.
L’aderente diventa associato a tutti gli effetti a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale o dell’Assemblea Nazionale dei Delegati, che ha facoltà di avocare a sé l’atto di accettazione, la quale farà seguito alla frequenza di uno specifico corso di formazione, al superamento del relativo esame, all’effettuazione di un periodo di prova, della durata di almeno due mesi, ed alla successiva valutazione positiva dell’iter formativo dell’aspirante effettuata in accordo con le disposizioni del regolamento di amministrazione dell’Associazione.
Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, improntata ai principi di democrazia e di partecipazione.
Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio Direttivo Nazionale riceve la notifica della volontà di recesso.
In presenza di violazione del presente Statuto o del regolamento di amministrazione, di inadempienza agli obblighi di versamento della quota sociale o alle deliberazioni degli organi sociali oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati. L’Assemblea dei Delegati può demandare l’adozione del provvedimento di esclusione al Consiglio Direttivo Nazionale. L’esclusione ha effetto dal decimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione. In attesa della pronuncia del Collegio dei Probiviri l’Associato che vi ha fatto ricorso avversando la propria esclusione rimane sospeso.
Gli aderenti sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che nei confronti dei terzi, nonché‚ sono tenuti all’accettazione e rispetto delle norme del presente statuto e dei regolamenti organizzativi interni.
Tutti i soci hanno il dovere di osservare il presente statuto ed i regolamenti conseguenti, di dare attuazione alle deliberazioni assunte dall’Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale, di versare le quote sociali ed i contributi straordinari deliberati dall’Assemblea Nazionale, di effettuare le prestazioni concordate con gli organi di amministrazione.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali in accordo con le modalità previste nello statuto e nel regolamento di amministrazione.
Art. 7 – ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
L’Assemblea Nazionale dei Delegati è l’organo sovrano della Associazione, ne rappresenta i soci e statuisce su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni a norma del Codice Civile e del presente Statuto.
Essa è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere tenuta, di norma, nel comune in cui ha sede l’Associazione, si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio o del rendiconto annuale e comunque per il rinnovo delle cariche sociali.
Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi momento qualora il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi la necessità.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora ne riceva richiesta scritta da almeno un decimo degli Associati ovvero da tanti Delegati che rappresentano almeno un decimo degli Associati, richiesta scritta con indicazione specifica degli argomenti da porre all’ordine del giorno, deve convocare l’Assemblea Nazionale dei Delegati entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
L’avviso di convocazione dovrà essere in ogni caso consegnato ai Delegati delle singole Sezioni ed ai Coordinatori di Sezione almeno 30 giorni prima del giorno previsto per l’assemblea.
La comunicazione potrà avvenire alternativamente con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica, fax od ogni altro strumento idoneo allo scopo e tale da garantire il ricevimento della comunicazione da parte del destinatario.
La comunicazione dovrà contenere la data e l’ora previste per la prima convocazione e per la seconda convocazione, il luogo in cui si terrà l’assemblea, gli argomenti posti all’ordine del giorno.
All’ordine del giorno è consentita l’indicazione della voce “Varie ed eventuali”, gli eventuali argomenti posti a tale voce non potranno comunque essere discussi e deliberati se anche uno solo degli intervenuti si oppone alla trattazione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione qualora il numero degli Associati rappresentati dai Delegati presenti sia almeno la metà del totale associati in regola con il versamento della quota annuale e dell’eventuale contributo straordinario deliberati dall’Assemblea Nazionale ed in seconda convocazione, da tenersi in data diversa da quella prevista per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti.
L’Assemblea è da ritenersi validamente costituita anche in assenza delle predette formalità quando risulti presente l’intero Consiglio Direttivo Nazionale, tutti i Delegati eletti e l’intero Collegio dei Revisori dei Conti se istituito.
L’Assemblea Nazionale dei Delegati, tranne che per i casi in cui la legge preveda maggioranze diverse, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti esprimibili dai delegati presenti.
Per la nomina degli amministratori, le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto valgono i quorum costitutivi e deliberativi come sopra definiti.
Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati ovvero di tanti Delegati che rappresentino almeno i tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea Nazionale dei Delegati è presieduta dal Presidente Nazionale, in sua assenza dal Vicepresidente Nazionale, in assenza anche di questi da persona nominata dall’Assemblea stessa.
Ogni Sezione ha diritto di far partecipare all’Assemblea Nazionale un solo Delegato.
Il Delegato di Sezione esprime in Assemblea tanti voti quanti sono gli iscritti alla Sezione che rappresenta, in regola con il versamento della quota annuale e dell’eventuale contributo straordinario.
Possono essere nominati Delegati anche soggetti che ricoprono specifiche cariche sociali.
Possono essere nominati Delegati solo persone associate, in regola con gli adempimenti sociali sopra illustrati e per le quali non siano in corso provvedimenti disciplinari e provvedimenti finalizzati all’adozione degli stessi.
I Delegati devono intervenire in Assemblea in prima persona e non possono farsi rappresentare per delega.
L’Assemblea nazionale dei Delegati si occupa dei seguenti argomenti che debbono venire preventivamente indicati nell’ordine del giorno:
a) approvazione del bilancio d’esercizio o del rendiconto economico annuale dell’Associazione;
b) determinazione dell’ammontare della quota sociale e dell’eventuale contributo straordinario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati;
c) determinazioni in ordine all’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
d) materie, argomenti e proposte poste all’attenzione dell’Assemblea dal Consiglio Direttivo Nazionale;
e) elezione del Consiglio Direttivo Nazionale;
f) nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
g) nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
h) nomina del Collegio dei Probiviri;
i) definizione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
j) deliberazione della proposta di scioglimento e liquidazione dell’Associazione e della devoluzione del suo patrimonio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati.
L’Assemblea Nazionale dei Delegati può avocare a se il potere di decidere in merito all’ammissione di nuovi soci sottraendo detto compito al Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da un numero di Consiglieri variabile tra 3 e 5, il cui numero dovrà essere preventivamente determinato dall’Assemblea Nazionale dei Delegati al momento della nomina del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno il Presidente Nazionale ed il Vicepresidente Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica 7 anni e comunque fino all’approvazione del bilancio d’esercizio o del rendiconto dell’ultimo esercizio da esso interamente gestito; i suoi componenti sono rieleggibili senza interruzione.
Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri possono provvedere a sostituirli con propria deliberazione; i Consiglieri così nominati restano in carica fino all’Assemblea successiva cui compete il compito di confermare i Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo Nazionale ovvero di eleggere nuovi amministratori ad integrazione di quelli cessati.
Nel caso in cui Consiglieri in carica non procedano a cooptazione dei mancanti, dovranno convocare l’Assemblea Nazionale dei Delegati perché questa proceda al reintegro dell’organo.
I Consiglieri nominati dall’assemblea in sostituzione dei cessati durano in carica fino a naturale scadenza del Consiglio nel suo complesso.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall’assemblea il Consiglio Direttivo Nazionale decade e provvede alla convocazione dell’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio; nell’attesa della nomina del nuovo Consiglio agli amministratori presenti compete esclusivamente l’ ordinaria amministrazione dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri; la convocazione è fatta mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo fax ovvero mediante posta elettronica, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente Nazionale.
Al Consiglio Direttivo Nazionale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione in coerenza con gli indirizzi delineati dall’Assemblea Nazionale;
b) nomina del Presidente Nazionale, del Vicepresidente Nazionale, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
c) nomina e revoca dei Coordinatori di Sezione;
d) ammissione alla Associazione di nuovi aderenti se non avocata a sé dall’Assemblea Nazionale;
e) predisposizione del bilancio d’esercizio o del rendiconto economico;
f) determinazione della quota associativa annuale e dell’eventuale contributo straordinario a carico degli Associati da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
g) deliberazione dell’autorizzazione al Presidente Nazionale a resistere in giudizio ed a nominare legali e procuratori;
h) l’adozione di provvedimenti disciplinari di rimprovero, censura scritta e sospensione;
i) la proposizione all’Assemblea Nazionale del provvedimento disciplinare di esclusione dall’Associazione.
j) L’adozione del provvedimento disciplinare dell’esclusione se al fine delegato dall’Assemblea dei Delegati;
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 9 – PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi Consiglieri nella seduta di insediamento ed a maggioranza di voti dei presenti, dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente Nazionale dirige l’Associazione e la rappresenta, ai sensi della legge e della normativa vigente, di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente Nazionale convoca e presiede l’Assemblea Nazionale dei Delegati ed il Consiglio Direttivo Nazionale, cura l’esecuzione delle rispettive deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Al Presidente Nazionale spetta la firma degli atti sociali, delle convenzioni e dei contratti che impegnano l’organizzazione sia nei riguardi dei soci che nei riguardi dei terzi. In caso di assenza, dimissioni o impedimento, il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente.
Nessun compenso è dovuto al Presidente Nazionale fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 10 – VICEPRESIDENTE NAZIONALE
Il Vicepresidente Nazionale viene eletto in seno al Consiglio Direttivo Nazionale con le stesse modalità previste per il Presidente e ne fa le veci nei casi di assenza, dimissioni o impedimento, assumendone le funzioni.
Dura in carica 7 anni.
Nessun compenso è dovuto al Vicepresidente Nazionale fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea dei Delegati, si compone di tre membri effettivi che durano in carica per tre anni e comunque fino all’approvazione del bilancio d’esercizio o del rendiconto economico dell’ultimo esercizio; tutti i componenti il Collegio sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il Presidente del Collegio stesso qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea Nazionale dei Delegati nella stessa seduta nel corso della quale vengono nominati i componenti del Collegio.
Se vengono a mancare uno o più Revisori dovrà essere convocata l’Assemblea dei Delegati affinché provveda al reintegro dell’organo.
Al Collegio dei Revisori dei Conti compete:
a) il controllo contabile dell’Associazione;
b) la predisposizione di una relazione di accompagnamento dei bilanci d’esercizio o del rendiconto economico.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale.
Delle riunioni del Collegio deve essere redatto verbale da sottoscriversi da tutti i partecipanti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà di operare anche attraverso i propri singoli membri.
Art. 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri scelti tra persone qualificate non aderenti all’Associazione e nominati dall’Assemblea Nazionale dei Delegati e durano in carica 7 anni a decorrere dalla data della nomina.
Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente del Collegio stesso.
Al Collegio dei Probiviri compete:
a). dirimere le controversie in merito all’interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti;
b). dirimere le controversie tra Associati;
c). dirimere le controversie tra Associati ed Associazione ovvero organi della stessa;
d). svolgere le funzioni di decisore d’appello in caso di applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Le decisioni del Collegio sono scritte, motivate, inappellabili e costituiscono vincolo ineludibile per le parti.
In caso di cessazione, impedimento o dimissioni di un membro i restanti provvedono al reintegro del componente mancante a mezzo cooptazione sottoponendo la nomina alla ratifica della prima Assemblea Nazionale utile.
Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Collegio.
Art. 13 – SEZIONI
Base del funzionamento sociale è la Sezione, la quale nel proprio ambito realizza direttamente le finalità della Associazione nelle sue varie manifestazioni.
La Sezione è priva di autonomia patrimoniale e giuridica e risponde al Consiglio Direttivo Nazionale di ogni atto ed operazione avente carattere economico-patrimoniale; la Sezione è in possesso di autonomia gestionale per il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’Assemblea Nazionale dei Delegati e dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Sezione si dota di un proprio regolamento di amministrazione e gestione.
La Sezione può essere costituita solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni associato aderisce alla Sezione istituita nel Comune in cui ha residenza od in quella a questi più vicina; in deroga a quanto prima il Presidente Nazionale può consentire all’associato di aderire a sezione diversa rispetto a quella di naturale appartenenza.
In ogni caso un associato può aderire ad una sola Sezione.
Qualora esigenze organizzative lo rendano opportuno il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di istituire più Sezioni nello stesso Comune.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può, in qualsiasi momento, sciogliere una Sezione dandone motivazione nel verbale della seduta nel corso della quale viene assunto il provvedimento di scioglimento.
Gli associati della sezione sciolta verranno singolarmente assegnati ad altra sezione; la competenza della scelta è affidata al Consiglio Direttivo Nazionale che provvede sentiti i singoli interessati ed in relazione alle esigenze dell’Associazione.
La sezione designata dal Consiglio Direttivo Nazionale ad accogliere gli associati della sezione sciolta è tenuta ad accogliere gli Associati alla stessa destinati e dovrà garantire loro la piena partecipazione democratica alla vita della sezione con relativi diritti e doveri.
Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta il compito di indicare la Sezione destinataria dei beni economici pertinenti alla Sezione sciolta.
Art. 14 – ASSEMBLEA DI SEZIONE
L’Assemblea di Sezione è composta dagli associati aderenti alla Sezione, in regola con il versamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea Nazionale dei Delegati.
L’Assemblea di Sezione
– nomina il Delegato a partecipare all’Assemblea Nazionale dei Delegati;
– nomina il Delegato Supplente;
– revoca del Delegato con il voto favorevole della maggioranza degli Associati in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto;
– revoca del Delegato Supplente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto;
L’Assemblea di Sezione può essere convocata in qualsiasi momento, la convocazione compete al Coordinatore di Sezione.
L’Assemblea di Sezione deve essere convocata qualora ne faccia richiesta scritta al Coordinatore di Sezione almeno un decimo degli Associati aderenti alla Sezione stessa, in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto.
L’Assemblea di Sezione deve essere convocata nei quindici giorni che precedono l’Assemblea Nazionale per la nomina del Delegato e del Delegato Supplente.
Qualora l’Assemblea di Sezione non venga convocata o non proceda alla nomina del Delegato i relativi aderenti verranno considerati assenti ai fini dell’Assemblea Nazionale dei Delegati.
Ai fini della convocazione dell’Assemblea di Sezione non sono previste formalità, lasciando all’Assemblea stessa la possibilità di dotarsi di apposito regolamento in materia, le modalità e le forme adottate dovranno comunque ispirarsi al fine ultimo di garantire la tempestiva informazione di tutti gli associati aderenti alla Sezione ed il favorirne la partecipazione.
La partecipazione all’Assemblea di Sezione deve avvenire in prima persona non essendo ammesso il voto per delega.
L’Assemblea di Sezione è validamente costituita ed atta a deliberare qualsiasi sia la presenza dei suoi aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Ad ogni associato aderente alla sezione ha diritto ad un voto.
L’Assemblea di Sezione è presieduta da persona eletta dall’assemblea all’inizio della stessa.
Di ogni riunione deve essere redatto, in duplice originale, un verbale redatto da un segretario eletto all’inizio della stessa e sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione.
Una copia dei verbali deve essere trasmessa in originale al Consiglio Direttivo Nazionale, l’altra deve essere conservata ad opera del Coordinatore di Sezione in carica che ha l’obbligo di trasmettere la documentazione in suo possesso al suo successore.
Art. 15 – DELEGATO DI SEZIONE
Il Delegato viene eletto dall’Assemblea di Sezione, scelto tra tutti gli Associati aderenti alla Sezione, incluso il Coordinatore, in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e dura in carica sino a revoca da parte dell’Assemblea di Sezione o alla nomina del suo successore.
La revoca ha effetto immediato a decorrere dalla data dell’avvenuta comunicazione della delibera dell’Assemblea di Sezione.
Il Delegato interviene all’Assemblea Nazionale dei Delegati in rappresentanza degli aderenti della Sezione che lo ha eletto.
Nessun compenso è dovuto al Delegato fatte salve le spese effettivamente documentate inerenti allo svolgimento dell’incarico.
Art. 16 – DELEGATO SUPPLENTE
Il Delegato Supplente viene eletto dall’Assemblea di Sezione con le stesse modalità previste per il Delegato di Sezione; dura in carica a revoca da parte dell’Assemblea di Sezione o alla nomina del suo successore.
La revoca ha effetto immediato a decorrere dalla data dell’avvenuta comunicazione della delibera dell’Assemblea di Sezione.
Il Delegato Supplente interviene all’Assemblea Nazionale dei Delegati in sostituzione del Delegato qualora questi risulti assente od impedito.
Nessun compenso è dovuto al Delegato Supplente fatte salve le spese effettivamente documentate inerenti allo svolgimento dell’incarico.
Art. 17 – COORDINATORE DI SEZIONE
Il Coordinatore di Sezione:
a) coordina l’attività della Sezione e ne detiene il potere di ordinaria amministrazione;
b) rappresenta la Sezione nelle manifestazioni esterne ed agisce per promuovere il perseguimento delle finalità dell’Associazone;
c) funge da tramite tra il Consiglio Direttivo Nazionale e la Sezione;
d) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale redige il rendiconto relativo alla Sezione di riferimento, da trasmettersi ent5. Attività in campo ecologico per la sensibilizzazione popolare sulla salvaguardia dell/strongro detto termine al Cona) lsiglio Direttivo Nazionale;
e) relaziona al Consiglio Direttivo Nazionale qualora questi ne faccia richiesta con riferimento alle materie ed alle questioni da questi indicate;
f) relaziona all’Assemblea di Sezione sull’andamento economico, patrimoniale, organizzativo ed amministrativo della Sezione qualora questo venga richiesto;
g) convoca e presiede l’Assemblea di Sezione.
Il Coordinatore di Sezione viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e resta in carica sino a sua revoca, decadenza o dimissioni dall’incarico.
Il Coordinatore di Sezione provvede alla conservazione, in modo ordinato e completo, dei verbali dell’Assemblea di Sezione e dei documenti di pertinenza della Sezione e li trasferisce al suo successore.
Nessun compenso è dovuto al Coordinatore di Sezione fatte salve le spese effettivamente documentate inerenti allo svolgimento dell’incarico.
CAPO III
CONTROLLO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 18 – SANZIONI DISCIPLINARI
In considerazione della peculiarità e della particolare delicatezza dei compiti svolti dall’Associazione ogni aderente è tenuto alla scrupolosa osservanza dei principi dell’Associazione, pena l’adozione di sanzioni disciplinari.
Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) rimprovero;
b) censura scritta;
c) sospensione fino a tre mesi;
d) esclusione dall’Associazione.
Organo competente ad irrogare sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) è il Presidente Nazionale previa delibera in senso favorevole assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Organo competente ad irrogare la sanzione dell’esclusione dall’Associazione è l’Assemblea Nazionale dei Delegati.
L’Assemblea dei Delegati può demandare al Consiglio Direttivo Nazionale l’adozione del provvedimento di esclusione.
Tutte le sanzioni sono comminate previo contraddittorio con l’interessato o tra gli interessati i quali hanno facoltà di presentare memorie, documenti e controdeduzioni per la tutela dei rispettivi interessi;
il regolamento di amministrazione dell’Associazione definisce tempi e modalità relativi ai procedimenti ed alla modalità di presentazione dei ricorsi e dei documenti di parte.
Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri le cui decisioni sono inappellabili ed ineludibili.
Art. 19 – RIMPROVERO E CENSURA
Il rimprovero consiste in un richiamo verbale dell’aderente all’osservanza dei doveri connessi agli scopi dell’Associazione, è comminato dal Presidente Nazionale previa convocazione e audizione dell’interessato.
La censura scritta consiste in una comunicazione in cui si evidenzia la mancanza commessa e si richiama l’aderente all’osservanza dei principi di comportamento sanciti dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle disposizioni degli organi sociali; è comminata con atto formale sottoscritto dal Presidente Nazionale, inviato a mezzo lettera raccomandata, previa audizione dell’interessato.
L’Associato ha 30 (trenta) giorni di tempo, a decorre dalla data di ricevimento dalla comunicazione della sanzione, per fare pervenire richiesta di appello al Collegio dei Probiviri unitamente a documenti e memorie scritte a sua giustificazione.
Art. 20 – SOSPENSIONE
Per fatti che vengano considerati di gravità maggiore rispetto a quelli che darebbero luogo ad un rimprovero o ad una censura, ovvero, in caso di reiterazione di comportamenti tali da dare luogo a ripetuti rimproveri o censure può essere adottata la sanzione della sospensione fino ad un massimo di 3 mesi.
La sospensione consiste nel temporaneo allontanamento dall’Associazione, dalle sue attività e dai luoghi in cui le attività vengono svolte dell’aderente che viene sospeso.
La sospensione comporta il divieto per l’aderente di indossare divise, fregi, simboli e segni distintivi dell’Associazione per tutto il periodo di applicazione della sanzione.
La sospensione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, previa contestazione scritta dei fatti addebitati, e comunicata all’interessato con lettera raccomandata sottoscritta dal Presidente Nazionale.
L’Associato ha 30 (trenta) giorni di tempo, a decorre dalla data di ricevimento dalla comunicazione della sospensione, per fare pervenire richiesta di appello al Collegio dei Probiviri unitamente a documenti e memorie scritte a sua giustificazione.
Art. 21 – ESCLUSIONE
La sanzione dell’esclusione consiste nella risoluzione del rapporto associativo per fatto dipendente dall’Associato.
L’esclusione comporta la cancellazione dall’elenco degli Associati, la restituzione immediata di beni ed effetti dell’Associazione, quali – ad esempio – capi di vestiario e altre dotazioni nonché il divieto per di utilizzare, indossare divise o esibire fregi, segni e simboli dell’Associazione.
La sanzione dell’esclusione viene comminata nell’ipotesi in cui un Associato compia:
a) violazioni dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
b) atti gravemente contrari agli scopi e alle finalità dell’Associazione;
c) atti gravemente lesivi del decoro e del prestigio dell’Associazione;
d) fatti costitutivi di reato e/o di delitto non colposo nel corso di attività dell’Associazione;
e) atti che comportino disservizio nell’organizzazione o nello svolgimento delle attività dell’Associazione;
f) atti consistenti nel prendere parte, o manifestare pubblica adesione ad associazioni, gruppi, comitati ed organismi le cui finalità risultino in conflitto con i fini propri dell’Associazione.
L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea Nazionale su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale e previa contestazione scritta dei fatti addebitati.
L’Assemblea Nazionale può demandare al Consiglio Direttivo Nazionale l’adozione del provvedimento di esclusione.
L’addebito deve essere comunicato in tempi ragionevolmente brevi dal momento in cui il fatto addebitato si è verificato oppure dal momento in cui se n’è potuto apprendere il verificarsi.
L’Associato ha 30 (trenta) giorni di tempo, a decorre dalla data di ricevimento dalla deliberazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati o del Consiglio Direttivo Nazionale se al fine delegato, per fare pervenire richiesta di appello al Collegio dei Probiviri unitamente a documenti e memorie scritte a sua giustificazione.
I Probiviri decidono previa audizione in contraddittorio dell’interessato, di un rappresentante del Consiglio Direttivo Nazionale e, se ritenuto opportuno dal Collegio, di testimoni e persone informate sui fatti.
Nell’arco temporale nel quale si svolge il procedimento l’Associato è sospeso.
L’esclusione ha effetto decorsi i 30 (trenta) giorni dall’acquisizione della comunicazione della pronuncia dell’Assemblea Nazionale dei Delegati o del Consiglio Direttivo Nazionale da parte dell’Associato senza che questi abbia presentato ricorso al Collegio dei Probiviri oppure dalla data di ricevimento della comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri da parte dell’Associato.
CAPO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 22 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.
Art. 23 – BILANCIO – RENDICONTO
Per ogni esercizio che si chiude al 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà redigere un bilancio d’esercizio o di rendiconto economico che esprima la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico conseguito.
Il un bilancio d’esercizio o di rendiconto economico di esercizio dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte dell’Assemblea dei Delegati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno
riportati nel verbale del Consiglio direttivo.
Art. 24 – AVANZI DI GESTIONE
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano
parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 25 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione e successive integrazioni e variazioni; il patrimonio potrà essere incrementato con:
a). acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
b). lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
c). sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
L’associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a. contributi degli aderenti;
b. contributi di privati;
c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti;
d. contributi di organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.
I versamenti ed i contributi degli Associati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi ne a causa di morte.
L’Associazione può emettere “Titoli di solidarietà” nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia.
Art. 26 – QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI
L’importo della quota associativa annuale è determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvato in forma esplicita dall’Assemblea Nazionale dei Delegati.
Il versamento della quota, quando seguita dalla delibera di ammissione all’Associazione di cui al precedente articolo 6, comporta l’iscrizione nel Libro dei Soci e l’acquisizione della qualifica di Associato.
Il versamento della quota associativa annuale garantisce la qualifica di associato per l’anno sociale di riferimento, fatti salvi eventuale procedimento di esclusione o istanza di dimissione presentata dall’interessato.
Art. 27 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono libri dell’Associazione il:
a). Libro dei Soci;
b). Libro dei Verbali dell’Assemblea Nazionale dei Delegati;
c). Libro dei verbali del Consiglio direttivo Nazionale;
d). Libro dei Delegati;
e). Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato l’organo);
f). Libro dei Verbali e delle Decisioni dei Probiviri.
I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, fatta eccezione per il Libro dei Verbali del Collegio dei revisori dei Conti e per il Libro dei Verbali e delle Decisioni dei Probiviri tenuti a cura dei rispettivi organi.
Il libro soci dovrà riportare anno per anno i nominativi ed i dati anagrafici degli associati con l’indicazione della sezione di appartenenza e la data di iscrizione.
Dovrà inoltre essere riportata l’annotazione in merito alla cessazione del rapporto associativo e gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del singolo socio.
Il Libro dei Verbali dell’Assemblea Nazionale dei Delegati dovrà riportare il verbale di ogni adunanza dell’organo indicandone la data, il luogo, il nominativo dei delegati partecipanti e dei voti ad ognuno di essi attribuiti, il nominativo di chi preside la riunione, del segretario, l’ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all’ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma del
presidente e del segretario.
Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo Nazionale dovrà riportare il verbale di ogni riunione dell’organo indicandone almeno la data, il luogo, il nominativo dei presenti, il nominativo di chi preside la riunione, del segretario, l’ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all’ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma del presidente e del segretario.
Il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l’organo sia stato nominato, dovrà riportare il verbale di ogni riunione dell’organo indicandone almeno la data, il luogo, il nominativo dei presenti, il nominativo di chi preside la riunione, del segretario, l’ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all’ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma del presidente e del segretario.
Il libro dovrà anche riportare la relazione al bilancio consuntivo.
Libro delle dei Verbali e delle Decisioni dei Probiviri dovrà riportare il verbale di ogni riunione dell’organo indicandone almeno la data, il luogo, il nominativo dei presenti, il nominativo di chi preside la riunione, del segretario, l’ordine del giorno, lo sviluppo sintetico della discussione delle materie poste all’ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma di tutti gli intervenuti.
Il Libro dei Delegati deve riportare i nominativi dei Delegati eletti dalle Assemblee di Sezione, la data di nomina e l’eventuale data di cessazione.
Art. 28 – REGOLAMENTI
Per meglio disciplinare il funzionamento ed i rapporti interni ed esterni dell’Associazione anche tra i diversi organi della stessa, il Consiglio Direttivo Nazionale elabora appositi regolamenti, coerenti con le previsioni di legge e di statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati.
CAPO VI
RAPPORTI CON CITY ANGELS INTERNATIONAL
Art. 29 – CITY ANGELS INTERNATIONAL
L’associazione City Angels Italia aderisce all’associazione City Angels International.
L’adesione a City Angels International è da intendersi quale instaurazione di rapporto, non necessariamente di tipo associativo, volto a consentire a City Angels Italia l’utilizzo all’interno della propria denominazione dell’espressione “City Angels” ovvero una traduzione in altra lingua della stessa espressione, ovvero l’impiego di espressioni che siano comunque ad essa assimilabili e/o confondibili, nonché l’autorizzazione all’impiego di fregi e/o simboli e/o segni distintivi dell’Associazione City Angels International, ovvero di altri similari assimilabili e/o confondibili.
All’Associazione City Angels International viene riconosciuta la facoltà di interrompere e/o sciogliere in qualsiasi momento il rapporto con City Angels Italia.
L’interruzione e/o lo scioglimento del rapporto comporterà il divieto per City Angels Italia all’utilizzo all’interno della propria denominazione dell’espressione “City Angels” ovvero una traduzione in altra lingua della stessa espressione, ovvero l’impiego di espressioni che siano comunque ad essa assimilabili e/o confondibili, nonché l’autorizzazione all’impiego di fregi e/o simboli e/o segni distintivi dell’Associazione City Angels International, ovvero di altri similari assimilabili e/o confondibili.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Organizzazione è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Organizzazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art. 31 – RINVIO
Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L. 266/91 e al D. Lgsl. 460/97 e loro successive modificazioni o integrazioni.