Codice Rosso: la tutela delle vittime della violenza domestica e di genere

Un’arma giuridica a sostegno delle donne,
un provvedimento di prevenzione al femminicidio

di Sara Foti Sciavaliere 

Nel 2018 si sono contati in Italia 142 casi di femminicidio e in quest’anno in corso, nei primi dieci mesi se, se ne sono registrati già più di novanta, e tali di episodi di violenza sono quasi sempre da imputare a un compagno, marito, fidanzato o ex. Una battaglia questa che va avanti da anni e ancora sono troppo poche le donne che prendono il coraggio di denunciare o che troppo tardi si rendono della necessità di difendersi da chi li dovrebbe amare e proteggere. Oggi , 25 novembre, nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, vogliamo ricordare la Legge del “Codice Rosso” a difesa delle vittime di violenza domestica e di genere.

Il 9 agosto è entrata in vigore la Legge 19 luglio 2019, n. 69 , conosciuta come Codice Rosso, che ha introdotto modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Un provvedimento per la repressione e una pronta risposta alla violenza di genere modificando la disciplina sostanziale e processuale.

«Oggi il Codice Rosso, fortemente voluto da questo Governo, è legge dello Stato» aveva scritto il Premier Giuseppe Conte su Facebook. «Uno strumento pensato per aiutare le tante donne che quotidianamente sono minacciate, perseguitate, stalkerizzate, sottoposte a violenze fisiche o psicologiche da ex compagni o mariti, talvolta semplicemente da conoscenti».

«I dati parlano di una vittima ogni 72 ore e ci restituiscono l’immagine di un Paese nel quale, evidentemente, il problema della violenza contro le donne è prima di tutto culturale. Ed è lì che bisogna intervenire, a fondo e con convinzione, per cambiare davvero le cose. Grazie anche al supporto fondamentale delle associazioni che da anni si impegnano per combattere contro la violenza di genere, abbiamo studiato e messo a punto ogni strumento che consentirà di offrire a chi chiede aiuto una rete efficace di protezione che si attiverà da subito», ha aggiunto Conte.

«Il Codice Rosso, a cui hanno lavorato i ministri Giulia Bongiorno e Alfonso Bonafede, che ringrazio, è un modo per non far sentire queste donne sole e indifese. Non è la soluzione definitiva, e ne siamo consapevoli. Ma è un primo importante passo, che mi rende orgoglioso, nella direzione della rivoluzione culturale di cui il nostro Paese ha fortemente bisogno».

Procedimenti penali più veloci per prevenire e combattere la violenza di genere, è il cardine di questa legge. Il Codice Rosso non punta solo su un generalizzato inasprimento delle pene per combattere il dilagare di violenze, maltrattamenti e femminicidi, ma agisce sul “fattore tempo” come elemento determinante per scongiurare l’esito irreparabile che, ormai con cadenza quotidiana, viene riportato dalle cronache.

Il disegno di legge si compone di 21 articoli che, come fa notare una relazione del Servizio Studi del Senato, «individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime».

Velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari
Gli articoli da 1 a 3 del ddl intervengono sul codice penale prevedendo, a fronte di notizie di reato sui delitti di violenza domestica e di genere che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato e nel caso scattano le indagini di polizia giudiziaria.

Divieto di avvicinamento rafforzato
Le norme in vigore che disciplinano il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vengono rafforzate e punite con la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque violi gli obblighi o i divieti previsti dall’autorità giudiziaria.

Punito il matrimonio forzato
Una delle innovazioni introdotte dal Codice Rosso è l’articolo che punisce, con la reclusione da uno a 5 anni, il delitto di costrizione o induzione al matrimonio che colpisce chi “con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o un’unione civile”, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona. La disposizione, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato sia punito anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia.

Pene aggravate e in caso di matrimonio forzato di minori
Il nuovo articolo contiene le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato: la pena è aumentata se i fatti sono commessi ai danni di un minore di 18 anni é aumentata da 2 a 7 anni se viene colpito un minore sotto i 14. Si vogliono così contrastare, in attesa di una legge organica, il fenomeno delle spose-bambine e dei matrimoni precoci e forzati.

Più risorse per orfani del femminicidio
Sono stati sbloccati, proprio in questi giorni, 12milioni di euro a supporto degli orfani di femminicidio, perché abbiano un valido sostegno dello Stato e garantire loro una vita dignitosa e di godere del proprio diritto allo studio.

Maltrattamenti e atti persecutori
L’articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, elevando la pena minima a 3 anni, fino a una massima di sette; se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; con una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni. I caso di morte la morte, la reclusione raddoppia da 12 a 24 anni. La fattispecie viene ulteriormente aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità.

Revenge Porn: punito anche chi condivide immagini
La lotta al revenge porn è un altro aspetto innovativo della legge, che punisce chi realizza e diffonde immagini o video privati, sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate per danneggiarle a scopo di vendetta o di rivalsa personale. Punito anche chi “condivide” le immagini on line. Il reato viene punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 e prevede una serie di aggravanti nel caso, a esempio, se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Ergastolo per omicidio aggravato
L’articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull’omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all’art. 577 c.p., per estendere il campo d’applicazione delle aggravanti consentendo l’applicazione dell’ergastolo anche in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza o di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva.

Da 8 a 14 anni di carcere
A chi causa lesioni permanenti personali gravissime, come la deformazione o lo sfregio permanente del viso. La cronaca riporta ormai decine di casi di donne rimaste irreparabilmente offese per essere state colpite al volto dall’acido corrosivo lanciato da uomini che non si erano rassegnati all’interruzione del matrimonio o di una relazione sentimentale.

Violenza sessuale, fino a 24 anni di reclusione
L’articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale che, in caso di violenza su un minore di dieci anni, parte de un minimo di 12 fino a un massimo di 24 anni di reclusione.

Trattamento psicologico per condannati per reati sessuali
È prevista la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

Formazione specifica per Polizia e Carabinieri
La legge stabilisce l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria “in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere”.

Come vogliamo ricordare che diventa essenziale in questo contesto sociale avere cura delle nuove generazione. Già alcune scuole del Piemonte si sono impegnate dallo scorso anno scolastico in questa direzione e ora ministro Bonafede vorrebbe estendere queste esperienza a tutto il sistema scolastico nazionale. Si tratta dell’introduzione di una vera e propria “materia” – Educazione sentimentale – che riprende il nome dal romanzo di Gustave Flaubert, e che è stata fortemente voluta dal consigliere Gabriele Molinari e dal professor Paolo Ercolani, docente di filosofia dell’educazione all’Università di Urbino.

L’intervento educativo dovrebbe correggere difficoltà relazionali e pregiudizi ancora radicati. I ragazzi non sanno più come corteggiare ed entrare in relazione reale con l’altro, diventando aggressivi; le ragazze non riescono più a lanciare i giusti segnali, creando cortocircuiti affettivi. Spiegare ai più giovani i cambiamenti nelle relazioni tra i sessi, superare culturalmente ogni tipo di violenza di genere, sfatare i pregiudizi sempre esistiti sull’inferiorità della donna, educare al rispetto reciproco: l’educazione sentimentale vuole dunque fornire ai ragazzi gli strumenti per vivere in un ambiente affettivo sano.

Lascia un commento